30 Set Divieto di utilizzo delle munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati nelle ZPS e ZSC – divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nelle zone umide e nel raggio di 100 metri da esse ricadenti nel buffer di metri mille da SIC e ZPS – Regime sanzionatorio.
Oggetto : Divieto di utilizzo delle munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati nelle ZPS e ZSC – divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nelle zone umide e nel raggio di 100 metri da esse ricadenti nel buffer di metri mille da SIC e ZPS – Regime sanzionatorio.
Nel fare seguito alla nota del 20/09/2024 della Federazione Italiana della caccia, prot. 001/2024/Legale, si evidenzia, innanzitutto, che la riconducibilità alla sanzione penale delle condotte concrete è rimessa, in ogni caso, alle valutazioni degli organi di Polizia e al successivo giudizio dell’Autorità giudiziaria.
Si forniscono, tuttavia, i seguenti elementi di chiarimento:
– La sanzione penale di una condotta vietata deve discendere da una disposizione statale determinata
e tassativa.
– Ad oggi non vi è norma, nella legislazione venatoria, che faccia conseguire, in modo espresso tipizzato, alla condotta di uso di munizioni contenenti piombo, sanzioni di tipo penale.
– Nell’ipotesi di utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide, è incontestabile l’applicabilità delle sanzioni amministrative individuate dal legislatore statale all’art. 31 comma 1 bis della L. 157/92.
Queste considerazioni, che si ritengono oggettive e aderenti ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, sono fornite, senza vincoli di precettività, nello spirito di facilitare il miglior
raccordo tra le funzioni e gli interessi dei soggetti presenti sul territorio.
Cordialmente
IL DIRIGENTE
FAUSTINO BERTINOTTI